In breve, se hai fretta:
- Dal 19 giugno 2026 entrano in vigore nuove regole sul telemarketing energetico
- Le aziende di luce e gas non potranno più contattare i consumatori senza consenso esplicito
- Chiamate e messaggi promozionali saranno ammessi solo su richiesta diretta o autorizzazione dell’utente
- I contratti conclusi in violazione delle norme saranno nulli
- L’onere della prova passerà dalle persone alle società energetiche
- Arriveranno numeri identificabili e maggiori poteri per le autorità di controllo
Il 19 giugno 2026 non è solo una data cerchiata sul calendario normativo: è il punto in cui il rapporto tra consumatori e telemarketing energetico cambia forma. Dopo anni di telefonate insistenti, offerte poco trasparenti e contratti nati spesso da conversazioni frettolose, il cosiddetto “decreto Bollette” introduce una regola semplice, ma destinata a incidere profondamente: senza consenso, non si chiama. E se si chiama lo stesso, il contratto non vale.
Una svolta attesa contro il telemarketing aggressivo
La legge, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile dopo la conversione del decreto, interviene su un terreno delicato, quello dei contratti a distanza, modificando l’articolo 51 del Codice del Consumo. Il nuovo comma 8 bis vieta alle aziende di luce e gas di contattare telefonicamente i consumatori – anche tramite messaggi – per proporre o concludere contratti, a meno che non ci sia stata una richiesta esplicita da parte dell’utente oppure un consenso chiaro a ricevere offerte commerciali.
Non è una sfumatura giuridica: è un ribaltamento dell’impostazione finora dominante, in cui il contatto era spesso la norma e il rifiuto un’eccezione da esercitare.
Per capire la portata del cambiamento bisogna partire da come funzionava prima. Il telefono è stato a lungo uno degli strumenti più opachi del mercato energetico: chiamate da numeri sconosciuti, operatori che si presentavano in modo ambiguo, urgenze costruite ad arte per spingere a una decisione immediata. In un contesto già complicato – bollette alte, fine delle tutele di prezzo, offerte difficili da confrontare – la telefonata diventava il momento in cui l’asimmetria tra chi vende e chi compra si faceva più evidente.
Cosa cambia davvero per i consumatori
La nuova norma prova a intervenire proprio lì, all’origine del rapporto commerciale. Le aziende potranno contattare solo due categorie di utenti: chi ha fatto una richiesta diretta attraverso i loro canali ufficiali, oppure chi è già cliente e ha espresso un consenso specifico a ricevere proposte. In tutti gli altri casi, il silenzio equivale a un no.
E soprattutto, quel consenso dovrà essere dimostrabile: non una formula generica, ma una traccia concreta.
È qui che entra in gioco la seconda novità, forse la più incisiva. Il comma 8 ter stabilisce che i contratti conclusi in violazione di queste regole sono nulli. Non semplicemente contestabili o sanzionabili, ma privi di effetti legali. Se una società chiama senza averne titolo e riesce comunque a ottenere un sì, quell’accordo può essere annullato. E a dover dimostrare la correttezza del processo non sarà il consumatore, ma l’azienda.
L’onere della prova si sposta, e con esso cambia l’equilibrio delle relazioni: da una difesa spesso difficile per il cittadino a una responsabilità preventiva per chi vende.
Contratti nulli: il vero cambio di paradigma
Questo dettaglio non è tecnico, è economico. Il telemarketing aggressivo ha funzionato anche perché, al netto delle sanzioni, restava conveniente: una parte dei contratti “strappati” reggeva, consolidando clienti e ricavi. Con la nullità automatica, il rischio per le aziende cresce in modo significativo.
Un contratto irregolare non solo può essere perso, ma diventa un costo. È un deterrente più diretto di molte multe e punta a colpire il cuore del sistema: la convenienza economica delle chiamate scorrette.
Numeri identificabili e nuovi poteri alle autorità
Accanto al tema del consenso, il decreto introduce un altro elemento: la trasparenza delle chiamate. Le aziende dovranno utilizzare numeri telefonici che le identifichino in modo univoco, superando la pratica diffusa di contatti da numerazioni anonime o manipolate.
Su questo fronte, però, serviranno ancora passaggi operativi da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e del Garante per la Privacy. L’Agcom ha già avviato una consultazione per introdurre numerazioni dedicate – brevi e riconoscibili – per il telemarketing legale.
Nel frattempo, le autorità avranno strumenti più incisivi. Se l’Agcom accerta che le chiamate arrivano da numeri non autorizzati, potrà ordinare la sospensione immediata delle linee coinvolte. Il Garante Privacy, davanti a segnalazioni diffuse di contatti senza consenso, potrà chiedere lo stesso intervento.
Non solo sanzioni a posteriori, quindi, ma la possibilità di interrompere il flusso delle chiamate mentre è in corso.
Un problema strutturale (e non marginale)
La stretta si inserisce in un contesto già segnato da tentativi di regolazione. Il Registro pubblico delle opposizioni, esteso anche ai cellulari, ha offerto uno strumento di difesa, ma spesso insufficiente contro filiere opache e numeri difficili da tracciare.
Non si tratta, infatti, di qualche telefonata scomoda. Secondo diverse stime, ogni cittadino italiano riceve in media oltre una decina di chiamate indesiderate al mese, per un totale che arriva a miliardi di contatti l’anno, molti dei quali con finalità fraudolente. Il mercato dell’energia è stato uno dei più colpiti, perché combina bisogno diffuso, complessità delle offerte e margini commerciali rilevanti.
Qualche strumento in più contro le chiamate spam
Chi si chiede come bloccare le chiamate spam oggi ha qualche strumento in più rispetto al passato, ma dal 19 giugno cambia soprattutto il contesto legale.
Restano utili strumenti come l’iscrizione al Registro delle opposizioni, il blocco dei numeri sul proprio telefono o l’uso di app dedicate. Ma la vera novità è che, anche se la chiamata arriva e si trasforma in un contratto, quel contratto può essere annullato se manca il consenso.
In altre parole, la difesa non è più solo preventiva, ma anche successiva: il consumatore può reagire e far valere i propri diritti con maggiore forza.
Una tutela reale, anche se non definitiva
Le nuove norme non cancellano il fenomeno. Le telefonate commerciali continueranno a esistere, soprattutto nei casi in cui il consenso è stato effettivamente fornito. E le filiere più aggressive potrebbero cercare nuove strade per aggirare i vincoli.
Ma il punto di partenza cambia: dal 19 giugno, la telefonata non è più un terreno neutro. Per diventare un contratto valido, dovrà poggiare su tre elementi – consenso, trasparenza, prova – che finora sono mancati troppo spesso.
È una trasformazione che non elimina il telemarketing, ma ne ridisegna i confini. E che, per la prima volta dopo anni, prova a riequilibrare davvero il rapporto tra chi propone un’offerta e chi, dall’altra parte della linea, deve decidere se accettarla.
